Regolamento Assembleare

I. Partecipanti all'Assemblea

  1. All'Assemblea diocesana partecipano con diritto di voto:
    • i delegati rappresentanti delle Associazioni parrocchiali;
    • i rappresentanti dei gruppi associativi non appartenenti ad Associazione Parrocchiale o interparrocchiale;
    • un rappresentante per ogni gruppo parrocchiale, inter-parrocchiale o diocesano dei Movimenti di Azione Cattolica, fino a 15 membri iscritti, da due oltre i 15 membri iscritti;
    • i membri in carica del Consiglio diocesano.
  2. Il numero dei delegati partecipanti all'Assemblea diocesana in rappresentanza di ciascuna associazione parrocchiale viene desunto dalla situazione numerica degli aderenti all'associazione stessa. Sono quattro tra cui il Presidente e un rappresentante per ogni settore e articolazione esistente in parrocchia. può partecipare un 5° rappresentante se la parrocchia ha più di 80 aderenti.
  3. I nomi dei rappresentanti all'Assemblea diocesana devono essere comunicati dalle Associazioni parrocchiali alla Segreteria diocesana dell'ACI subito dopo lo svolgimento dell'Assemblea parrocchiale mediante appositi moduli predisposti dalla Segreteria diocesana, contenenti lo stralcio di verbale dell'Assemblea parrocchiale. In questi moduli deve essere chiaramente indicato, accanto al nome di ogni rappresentante, il suo eventuale incarico nell'Associazione parrocchiale e l'articolazione che rappresenta (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR). La Segreteria diocesana farà pervenire i certificati elettorali al Presidente parrocchiale per la consegna ai delegati all'Assemblea diocesana. Su di esse il Presidente parrocchiale deve attestare l'adesione all'ACI per l'anno sociale 2004/2005 e il diritto di voto di ciascun delegato.
  4. Nel caso che l'Assemblea parrocchiale non abbia avuto luogo, pur esistendo il Consiglio Parrocchiale, partecipa con diritto di voto il solo Presidente parrocchiale.
    Nel caso in cui non vi sia in Parrocchia un Consiglio Parrocchiale, ma siano stati costituiti dei gruppi di cui siano stati comunicati alla Segreteria Diocesana i nomi dei referenti, partecipano con diritto di voto i suddetti referenti oppure dei loro delegati.
  5. La sostituzione di rappresentanti dell'Associazione parrocchiale, il cui nome sia già stato comunicato alla Segreteria diocesana, può avvenire mediante regolare delega posta nello stesso Certificato elettorale. Tale sostituzione è ammessa soltanto in caso di malattia o di altro grave impedimento; comunque la motivazione va esplicitamente indicata sulla delega. Il delegato deve appartenere categoria e associazione parrocchiale (interparrocchiale) o gruppo di cui fa parte il rappresentante che sostituisce. Non è ammessa la sostituzione di un numero di delegati superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna associazione parrocchiale. Non possono essere concesse deleghe a coloro che già di diritto partecipano all'Assemblea diocesana. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto.
  6. Spetta alla segreteria diocesana:
    • esaminare i moduli provenienti dalle Associazioni diocesane, contenenti lo stralcio di verbale dell'Assemblea parrocchiale relativo all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea diocesana e accertarne la validità;
    • controllare che il numero dei delegati di ogni associazione parrocchiale corrisponda a quanto stabilito;
    • verificare, con l'ausilio dei moduli adesioni, che i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto siano aderenti all'ACI.

II. Presidenza e Uffici dell'Assemblea

  1. L'Assemblea diocesana è validamente costituita quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei suoi membri, calcolati sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 12 febbraio 2005.
  2. Compito della Presidenza dell'Assemblea è di:
    • aprire, chiudere e regolare i lavori;
    • proclamare le deliberazioni approvate;
    • proporre all'Assemblea l'elezione dell'Ufficio Elettorale (un presidente e tre scrutatori);
  3. Spetterà alla Segreteria:
    • consegnare a tutti i partecipanti all'Assemblea, previa presentazione del Certificato elettorale e di un documento di riconoscimento, un apposito tesserino che comprovi il diritto al voto: tale tesserino deve essere registrato secondo una numerazione progressiva;
    • decidere sulle richieste di ammissione al voto dei rappresentanti di quelle Associazioni parrocchiali che non avessero trasmesso in tempo utile gli appositi moduli, o che avessero ricevuto regolare delega per sostituire rappresentanti eletti dall'Assemblea parrocchiale;
    • compilare un elenco generale ufficiale degli aventi diritto al voto a disposizione dei partecipanti all'Assemblea; in questo elenco devono essere segnati, a fianco di ciascun nome, la parrocchia di provenienza, l'eventuale incarico in AC, l'articolazione rappresentata (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR);
    • raccogliere le candidature per l'elezione del Consiglio Diocesano dell'ACI e dichiarare l'eleggibilità dei candidati, ai sensi degli artt. 8 e 12 del Regolamento Nazionale di attuazione;
    • compilare le liste dei candidati ed affiggerle nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.

III. Presentazione delle candidature

  1. Per l'elezione dei membri del Consiglio diocesano dell'ACI, la Segreteria, raccolte le proposte di candidatura, verifica la eleggibilità dei candidati (ai sensi degli artt. 8 e 12 del Regolamento Nazionale di attuazione) e procede alla compilazione di 4 liste: una per i candidati Presidenti e responsabili a livello unitario; una per i candidati del Settore Adulti; una per i candidati del Settore Giovani; una per i candidati dell'ACR. Le 4 liste vengono affisse, prima dell'inizio delle votazioni, nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.
    Accanto a ciascun candidato deve essere indicata la parrocchia di provenienza e l'eventuale incarico ricoperto in ACI.
  2. Le liste comprendono tutte le candidature presentate alla Segreteria nei seguenti termini:
    • entro le ore 12.00 del giorno 19 febbraio per le candidature formulate dai Settori e dalla Presidenza;
    • entro le ore 10.00 del giorno 6 marzo per le candidature presentate con le firme dell'Assemblea.
    Ciascuna proposta di candidatura deve essere corredata della firma di almeno 20 membri dell'Assemblea per candidature di Presidenti e responsabili unitari e di almeno 20 per responsabili di settore e/o articolazione.
    Accanto alle firme dei presentatori deve essere indicato il numero che contrassegna il loro tesserino di membri dell'Assemblea.
    Ciascun membro dell'Assemblea può dare la propria firma ad una solo proposta di candidatura per la lista dei Presidenti diocesani e responsabili unitari e ad una sola proposta per altra lista per la quale ha diritto di voto.

IV. Operazioni di voto sulle tesi elettorali

  1. I delegati hanno facoltà di presentare proposte di emendamento (sostitutive, migliorative e abrogative) relative alle tesi assembleari.
  2. Gli emendamenti devono pervenire solo e soltanto in forma scritta in Assemblea entro e non oltre le ore 11.00 del giorno dell'Assemblea stessa.
  3. Non verranno accettati gli emendamenti puramente formali. I rilievi formali saranno archiviati e fatti pervenire al Consiglio neo-eletto.
  4. Gli emendamenti dovranno essere presentati alla commissione deputata che ne vaglierà la consistenza formale o sostanziale.
  5. La commissione potrà proporre, previa consultazione dei proponenti, un accorpamento degli emendamenti, che riterrà similari e riformulabili in un unico testo.
  6. Il Presidente, data lettura della tesi e delle proposte di emendamento relative, potrà dare la parola ad un solo esponente che sia a favore degli emendamenti e ad uno contro; ciascuno avrà un tempo massimo di 3 minuti per formulare il suo intervento.
  7. Le operazioni di voto verranno effettuate affrontando una tesi per volta.

V. Operazioni elettorali

  1. In preparazione delle operazioni elettorali, vengono allestite dalla Commissione elettorale:
    • le schede elettorali. Tali schede sono di 4 tipi di colore diverso: la prima, di colore azzurro, è relativa all'elezione dei Presidenti di Associazioni parrocchiali e responsabili a livello unitario; la seconda, di colore rosa, è relativa all'elezione dei rappresentanti in Consiglio del Settore Adulti; la terza, di colore giallo, è relativa all'elezione dei rappresentanti in Consiglio del Settore Giovani; la quarta, di colore verde, è relativa all'elezione dei rappresentanti in Consiglio dell'ACR. Ciascuna scheda è consegnata per la votazione a ciascun elettore.
    • le urne per i seggi elettorali;
    • i registri per lo spoglio delle schede.
  2. I seggi elettorali sono aperti dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
  3. Ciascun elettore consegna al seggio il proprio tesserino elettorale; tutti i tesserini sono conservati ed allegati agli atti del seggio stesso.
  4. Ogni elettore ha diritto di esprimere con voto diretto, non delegabile, in ciascuna delle schede a lui consegnate, fino ad un massimo di tre preferenze.
  5. Alla chiusura delle operazioni di voto, quindi alle ore 15.30, il Presidente del seggio toglie i sigilli all'urna ed inizia lo scrutinio delle schede. Uno dei membri del seggio estrae le schede dall'urna e, apertele, le consegna al Presidente. Questi detta agli scrutatori addetti ai registri le preferenze per i candidati.
    Le schede devono essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio.
  6. Terminato da parte dei seggi lo scrutinio delle schede, la Commissione elettorale si riunisce per effettuare il conteggio complessivo dei risultato delle votazioni. Stabiliti i risultati, viene steso un processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione elettorale.
  7. Risultano eletti nel Consiglio diocesano dell'ACI:
    • per la lista dei Presidenti delle Associazioni diocesane e responsabili a livello unitario, 5 candidati;
    • per la lista del Settore Giovani, 5 candidati;
    • per la lista del Settore Adulti, 5 candidati;
    • per la lista dell'ACR, 5 candidati.
    La scelta degli eletti viene effettuata sulla base del numero di voti ottenuti, in modo che non siano nominati più del 70% di consiglieri dello stesso sesso e che il numero di consiglieri provenienti dalla stessa parrocchia sia inferiore o uguale al 20% del consiglio stesso, garantendo per ciascuna lista almeno un rappresentante del sesso in minoranza. In prima istanza quindi, non considerando il presidente, il segretario, l'amministratore e gli eventuali consiglieri cooptati, non potranno essere eletti più di 14 consiglieri dello stesso sesso e non più di 4 provenienti dalla stessa parrocchia.
    L'attribuzione della nomina di consigliere sarà effettuata nel seguente modo:
    • si stilerà la graduatoria (in ordine decrescente di voto) dei candidati di ciascuna lista;
    • nel caso in cui i primi cinque di una lista siano tutti dello stesso sesso, il quinto sarà sostituito dal più votato del sesso opposto della stessa lista;
    • nel caso in cui la selezione complessiva dei consiglieri così ottenuta non raggiunga la percentuale di almeno il 30% dello stesso sesso (cioè non siano almeno 6 dello stesso sesso), il/i meno votato/i tra gli ammessi del sesso di maggioranza (in numero tale da riportare il numero del sesso di maggioranza a 14 consiglieri) saranno sostituiti dal/i più votato/i fra gli esclusi del sesso di minoranza dello/degli stesso/i settore/i;
    • nel caso non fosse possibile designare l'ultimo eletto di ciascuna lista essendoci due o più candidati a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età dei medesimi candidati.
  8. Compilato il processo verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale proclama tali risultati all'Assemblea.